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L’assemblea in videoconferenza (o assemblea telematica) è stata codificata nel 2020 con la L. 126 del 13.10.2020 e la L. 159 del 27.11.2020; l’articolo oggetto di riforma è stato il numero 66 delle disp. att.ve c.c. di cui si riporta il testo vigente dei commi 3 e 6.

Art. 66 disp. att. c.c. Comma 3

L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

Art. 66 disp. att. c.c. Comma 6

Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.


Il nostro studio, mette a disposizione dei propri clienti anche questa modalità per svolgere a distanza le assemblee condominiali utilizzando con successo già da tempo questo sistema informatico che il legislatore ha inteso definitivamente regolamentare con la modifica dell'Art. 66 disp. att. c.c., di comune accordo con i condòmini ogni qual volta ce n'è bisogno, su esplicita richiesta oppure quando le condizioni dovessero richiederlo.
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